L art. 12 comma 1 del Regolamento Sanzioni disciplinari e Procedimento con delibera n. 22 del 28 marzo 2009 del Consiglio Nazionale dell Ordine degli Assistenti Sociali, è cosi modificato:
1. Il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, può esperire, nei casi previsti all art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2, tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine convoca entro un termine non superiore a 30 giorni a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail gli interessati. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale che viene trasmesso al Consiglio per la deliberazione dell archiviazione del caso.