MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DECRETO 11 ottobre 1994, n. 615
REGOLAMENTO RECANTE NORME RELATIVE ALL'ISTITUZIONE DELLE SEDI REGIONALI O INTERREGIONALI DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ASSITENTI SOCIALI, AI PROCEDIMETNI ELETTORALI E ALLA ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, "Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale dl 17 marzo 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 217, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2767-37/17-2 del 10 maggio 1994);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Articolo 1
Sedi dei consigli dell'ordine
Il consiglio di ciascun degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione.
il Consiglio nazionale ha sede in Roma.
Quando il numero degli iscritti all'albo in una regione è inferiore a duecentocinquanta il consiglio dell'ordine regionale può richiedere al Ministero di grazia e giustizia di disporre l'accorpamento con l'ordine di una regione limitrofa d'ufficio o su richiesta del consiglio dell'ordine regionale, sentiti gli ordini professionali interessati il consiglio del nuovo ordine interregionale, che ha sede nel capoluogo della regione in cui risiede il maggior numero di iscritti all'albo, può a s7ua volta deliberare di richiedere un ulteriore accorpamento qualora il numero complessivo degli iscritti all'albo non superi le duecentocinquanta unità.
Nella prima formazione degli albi l'accorpamento è disposto di ufficio
dal commissario di cui all'art. 17 se il numero dei richiedenti
l'iscrizione e inferiore a trenta.
Articolo 2
Consiglio regionale o interregionale
Il consiglio regionale o interregionale è composto da cinque membri quando il numero degli iscritti all'albo non è superiore a duecentocinquanta, da sette quando tale numero supera duecentocinquanta ma non eccede cinquecento, da undici quando supera cinquecento ma non eccede mille, da quindici quando supera mille. I componenti sono eletti tra gli iscritti all'albo a norma degli articoli seguenti.
Il consiglio dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per due volte consecutive.
Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:
cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti effettuandone la revisione almeno ogni due anni;
determina, con deliberazione approvata dal ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;
adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo;
provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3.
Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni.
Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.
Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive
con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione
successiva. Una copia del verbale viene tenuta fissa nella sede
dell'ordine per almeno trenta giorni.
Articolo 3
Collegio dei revisori dei conti
Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalità previste per l'elezione dei componenti del consiglio.
Il collegio convocato è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano per età.
Il collegio ha la stessa durata del consiglio.
se il collegio non approva la previsione di spesa o il conto
consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata
relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono
state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari.
Articolo 4
Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale
L'inizio del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale deve avvenire nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica. A tal fine il presidente convoca l'assemblea degli iscritti all'albo, indicando nel relativo avviso la data, il luogo e l'orario di svolgimento della votazione in prima ed in seconda convocazione.
L'avviso di convocazione è trasmesso ad ogni iscritto, con lettera raccomandata o mediante consegna a mani proprie, almeno quindici giorni prima della data della votazione.
L'elevazione è valida in prima convocazione se votano almeno la metà degli aventi diritto e almeno un quarto in seconda conviazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno quindici giorni.
Il presidente del consiglio uscente immediatamente prima dell'inizio della votazione designa, mediante sorteggio tra gli elettori presenti nel seggio che si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico, il presidente del seggio, il vice presidente, il segretario e delle scrutalori. Per la validità delle operazioni di voto è sufficiente la presenza del presidente o del vicepresidente e di due componenti dell'ufficio elettorale.
Il seggio, sia in prima che in seconda convocazione, resta aperto per almeno otto ore giornaliere e per non più di tre giorni consecutivi.
Il voto è segreto e viene espresso su una scheda nella quale sono prestampate delle righe numerate pari al numero dei consiglierei da eleggere. L'elettore indica il candidato o i candidati per cui intende votare, scrivendone nome e cognome sulle righe. Si considerano come non apposte le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere.
Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal
vicepresidente e da almeno uno scrutatore.
Articolo 5
Risultati dell'elezione
Terminata la votazione, si procede immediatamente allo scrutinio, quindi il presidente del seggio proclama eletti coloro i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano per iscrizione nell'albo e a parità di anzianità di iscrizione il più anziano per età.
Copia del verbale di proclamazione degli eletti, sottoscritta dal presidente del seggio e dal segretario, è trasmessa immediatamente al Ministero di grazia e giustizia e al presidente del consiglio uscente.
Nel caso che anche in seconda convocazione non si raggiunga il numero
di votanti necessario per la validità dell'elezione, il presidente del
seggio ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia,
che nomina un Commissario.
Articolo 6
Insediamento del consiglio
Il presidente del consiglio uscente o il commissario, entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i componenti del consiglio eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa la ministero di grazia e giustizia.
Fino all'insediamento del nuovo consiglio quello uscente provvede
all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti.
Articolo 7
Scioglimento del consiglio
Se il consiglio di un ordine regionale o interregionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari, il Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario.
Il commissario convoca l'assemblea degli iscritti all'albo per eleggere il consiglio nel termine stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, provvedendo all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti. Nel caso che l'elezione del consiglio non risulti valida, il commissario ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia giustizia che provvede a fissare il temine per la rinnovazione dell'elezione.
Il commissario può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni
da non più di due iscritti all'albo che egli nomina a tal fine.
Articolo 8
Ricorsi in materia elettorale
Contro i risultati dell'elezione ciascuno degli iscritti all'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla
l'elezione e comunica la decisione al Ministero di grazia e giustizia, che
provvede, ove manchi, a nominare un commissario per rinnovare l'elezione.
Articolo 9
Iscrizione all'albo
Per essere iscritti all'albo è necessario:
avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale e dell'ordine;
non essere stato già radiato dall'albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.
Gli interessati presentano domanda la consiglio dell'ordine regionale o interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.
Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda i intende accolta.
Non è consentita l'iscrizione in più di un albo regionale o
interregionale.
Articolo 10
Cancellazione dall'albo
Il consiglio provvede a cancellare dall'albo gli iscritti che ne
facciano domanda e quelli per cui vengano a mancare i requisiti di cui
all'art. 9, comma 1, lettere b) e c). La cancellazione decorre nel primo
caso della data di ricevimento della domanda e nel secondo,
rispettivamente, da quella in cui cessa la domiciliazione e da quella del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Articolo 11
Ricorsi in caso di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo
Contro il diniego di iscrizione all'albo o la cancellazione l'interessato, prima di adire l'autorità giudiziaria, può proporre ricorso al Consiglio nazionale il quale se accoglie il ricorso, dispone l'iscrizione all'albo con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 3, o annulla il provvedimento di cancellazione dall'albo.
Il ricorso è presentato direttamente o trasmesso a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento al consiglio dell'ordine regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale lo trasmette entro quindici giorni al Consiglio nazionale aggiungendo eventuali deduzione.
Il Consiglio nazionale sentito l'interessato che ne faccia richiesta,
decide il ricorso e ne da comunicazione all'interessato entro
quarantacinque giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende
respinto.
Articolo 12
Consiglio Nazionale
Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali, dura in carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per più di due volte consecutive. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.
Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, e esercita le seguenti attribuzioni:
promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione;
designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;
esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;
decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo;
determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;
provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendo all'approvazione del collegio di cui all'art. 13.
Il presidente rappresenta l0'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consiglio di ordini regionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.
Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una compia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.
Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale
è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque
professionisti eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali
con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio
nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 3.
Articolo 13
Elezione del Consiglio nazionale
All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva, a maggioranza assoluta, la lista dei quindici professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.
Ogni consiglio dispone di un voto per ogni cinquanta iscritti all'albo, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti e di un ulteriore voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, oltre i duecento.
Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base di voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario: i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli
eletti è fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia.
Articolo 14
Insediamento del Consiglio nazionale
Il presidente del Consiglio nazionale uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, convoca per l'insediamento i componenti del Consiglio nazionale eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio quello uscente provvede al disbrigo delle pratiche urgenti.
Nella prima elezione del Consiglio nazionale all'insediamento provvede
il Ministero di grazia e giustizia.
Articolo 15
Scioglimento del Consiglio nazionale
Se il Consiglio nazionale non è in grado di funzionale regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari il Ministero di grazia e giustizia ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario per il disbrigo delle pratiche urgenti e dandone comunicazione ai consigli degli ordini regionali o interregionali.
Presso ciascun ordine regionale o interregionale si provvede
all'elezione dei componenti del consiglio nazionale, entro trenta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1. Secondo quanto disposto nell'art. 13.
Articolo 16
Sostituzione dei componenti dei consigli
I componenti del consiglio regionale o interregionale deceduti,
dimissionali o cancellati dall'albo per essere venuto meno il requisito di
cui all'art. 9, comma 1 lettera c), sono sostituiti con i primi dei non
eletti nelle rispettive graduatorie, i quali restano in carica fino alla
scadenza del consiglio.
Articolo 17
Sanzioni disciplinari
All'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque teine un comportamento non conforme al decoro o alla dignità professionale il consiglio dell'ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni:
ammonizione;
censura;
sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;
radiazione dall'albo.
L'interessato può proporre ricorso al consiglio nazionale contro il provvedimento di irrogazione di una sanzione, salva la facoltà di adire in ogni momento l'autorità giudiziaria.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3.
Articolo 18
Compensi per le prestazioni professionali
I criteri per la determinazione dei compensi dovuti agli assistenti
sociali che esercitano la professione in forma autonoma sono stabiliti, su
proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Articolo 19
Prima formazione degli albi
Alla prima formazione degli albi regionali o interregionali si provvede per mezzo di commissari nominati, uno per ciascuna regione, dal Ministero di grazia e giustizia, su proposta del presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo, tra i magistrati, anche a riposo, residenti nella regione e che non svolgano funzioni presso l'Ufficio giudiziario competente per i ricorsi avverso i provvedimenti di formazione dell'albo.
Il commissario può avvalersi della collaborazione di non più di due persone da lui scelte alle quali spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di sei al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso e di lire ventimila; il collaboratori sono nominati con decreto del Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio. Con lo stesso decreto si provvede alla determinazione del relativo compenso, a vacazione nei limiti di cui sopra.
Gli aspiranti all'iscrizione all'albo devono presentare domanda in bollo al commissario, indirizzata alla corte di appello avente sede nel capoluogo della regione in cui sono domiciliati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, allegando i documenti attestanti il diritto all'iscrizione, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, nonché l'avvenuto versamento della tassa provvisoria di iscrizione di cui al comma 5 e di quella di concessione governativa Le domande presentate oltre il termine anzidetto sono rimesse dal commissario al consiglio dell'ordine dopo la sua elezione.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici completi, l'indicazione del domicilio e del codice fiscale del richiedente, l'espressa dichiarazione che lo stesso non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione, nonché sia sua sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
La tassa provvisoria di iscrizione è determinata in lire centomila; il versamento, è effettuato su di un conto corrente postale intestato al commissario.
Al commissario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di
otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il
compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del
presidente della Corte di appello nella cui circoscrizione si trova la
sede del consiglio. L'onere delle vacazioni è a carico dell'ordine
professionale che vi provvede con le contribuzioni degli iscritti.
Articolo 20
Prima elezione dei consigli
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 19, comma 3, il commissario, formato l'albo e trasmessane copia al Ministero di grazia e giustizia, procede all'elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale secondo le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6. 2. Entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio il commissario gli rende il conto della propria gestione, presentandogli anche una nota specifica delle proprie competenze che il consiglio provvede a liquidare secondo quanto disposto nell'art. 19, comma 6. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 ottobre 1994
Il Ministro di grazia e giustizia Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
PODESTA'
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
GUIDI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei Conti il 19 ottobre 1994
Registro n. 2 Giustizia, foglio n 103